sgravi contributivi e sicurezza: le violazioni che bloccano i benefici da 3 a 24 mesi

Sicurezza non in regola? Si perdono gli sgravi sulle assunzioni

Chi assume personale spesso usa gli sgravi contributivi e i bonus sulle assunzioni. Da quest’anno c’è una condizione in più: avere la sicurezza sul lavoro in regola. Un nuovo decreto del Ministero del Lavoro dice quali violazioni fanno perdere gli sgravi contributivi e per quanto tempo.

In due righe

Se un’azienda ha una violazione di sicurezza accertata in modo definitivo, perde per un periodo da 3 a 24 mesi gli sgravi contributivi e gli altri benefici legati al lavoro. Non è una multa in più: è un aiuto che non arriva più, proprio quando magari si sta assumendo.

Che cosa è cambiato

Per avere sgravi e incentivi sulle assunzioni non basta più il DURC regolare. La legge (art. 1, comma 1175, L. 296/2006, modificato dall’art. 29 del D.L. 19/2024) chiede anche di non avere violazioni in materia di lavoro e di salute e sicurezza.

Mancava l’elenco preciso di queste violazioni. Lo ha fatto il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/06/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’08/07/2026. Nell’Allegato A c’è la lista delle violazioni e, per ognuna, quanto dura lo stop ai benefici.

Sgravi contributivi e sicurezza: quanto dura lo stop

Che cosa viene accertato Benefici persi per
Infortunio mortale con violazione delle norme di sicurezza (art. 589 c.2 c.p.) 24 mesi
Rimozione od omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) 24 mesi
Caporalato, sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 24 mesi
Infortunio con lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme di sicurezza (art. 590 c.3 c.p.) 18 mesi
Violazioni del D.Lgs. 81/2008 elencate nel decreto (DVR, RSPP, formazione, emergenze, DPI, attrezzature, impianti, videoterminali e altre) 12 mesi
Lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno valido 8 mesi
Lavoro nero 6 mesi
Patente a crediti nei cantieri (art. 27 c.11 D.Lgs. 81/2008) 6 mesi
Riposi giornalieri e settimanali non rispettati, se riguardano almeno il 20% dei lavoratori 3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e sicurezza 3 mesi

Cosa riguarda un ufficio, un negozio, un albergo

La riga da 12 mesi è quella che tocca tutte le aziende, anche le più piccole. Dentro ci sono le sanzioni dell’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 (commi 1, 2 e 5, lettere a, b, c e d). In parole semplici:

  • DVR: non aver fatto la valutazione dei rischi (art. 29 c.1)
  • RSPP: non averlo nominato (art. 17 c.1 lett. b)
  • Formazione e informazione dei lavoratori non fatte (artt. 36 e 37)
  • Emergenze: addetti antincendio e primo soccorso non designati, misure di emergenza non organizzate (art. 43)
  • DPI non forniti e nomina del medico competente mancante, quando serve (art. 18 c.1 lett. d e lett. a)

Sempre a 12 mesi ci sono anche le violazioni su attrezzature e impianti elettrici (art. 87), luoghi di lavoro (art. 68), segnaletica (art. 165), movimentazione dei carichi (art. 170), videoterminali (art. 178), rumore e vibrazioni (art. 219), sostanze chimiche (art. 262), agenti biologici (art. 282) e cantieri (art. 159).

Attenzione: le visite mediche non fatte alle scadenze (art. 18 c.1 lett. g) non sono nella lista da 12 mesi, ma restano una violazione penale e ricadono nella voce generale da 3 mesi.

Quando scatta davvero

Solo quando la violazione è accertata con un provvedimento definitivo: una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione diventata definitiva. Il verbale dell’ispettore, da solo, non basta.

La strada per non perdere gli sgravi contributivi

Il decreto dice che la perdita dei benefici non scatta se il procedimento si chiude con la prescrizione obbligatoria (D.Lgs. 758/1994) o con l’oblazione.

Tradotto: se arriva un ispettore e trova, per esempio, che manca il DVR, lascia una prescrizione con un termine per mettersi in regola. Chi si mette in regola entro il termine e poi paga un quarto della sanzione massima chiude la questione e non perde gli sgravi.

Esempio sul DVR mancante: sanzione massima 9.112,57 €, quindi si pagano 2.278,14 €. Chi invece lascia scadere il termine va a processo e, con la condanna definitiva, perde anche gli sgravi per 12 mesi.

Il rischio vero: l’infortunio

Un infortunio con lesioni gravi (per la legge, più di 40 giorni di malattia) avvenuto perché mancava una misura di sicurezza è un reato diverso, che non si chiude con la prescrizione. Se arriva la condanna definitiva, lo stop ai benefici è di 18 mesi; in caso di infortunio mortale, 24 mesi. Il modo per evitarlo è uno solo: la prevenzione fatta prima.

Cinque controlli per non perdere gli sgravi contributivi

  1. Il DVR c’è, è firmato e descrive l’azienda com’è oggi (attività, locali, attrezzature, persone).
  2. L’RSPP è nominato per iscritto (o il datore di lavoro ha l’attestato per svolgere lui il ruolo).
  3. Gli attestati di formazione di lavoratori, preposti e addetti alle emergenze sono validi e non scaduti (vedi le novità del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).
  4. I DPI sono consegnati con firma e il medico competente è nominato, se l’attività lo richiede.
  5. Se arriva un verbale con prescrizione: rispettare il termine e pagare entro i 30 giorni successivi. È la cosa che fa la differenza.

Cosa non è ancora chiaro

Il decreto non dice da quale giorno si contano i mesi di stop, né come vanno trattate le violazioni accertate prima della sua pubblicazione. Ad oggi non risultano istruzioni operative dell’INPS su questo decreto: aggiorneremo l’articolo quando arriveranno.

Vuole sapere se la Sua azienda è a posto? Facciamo insieme un controllo veloce di DVR, nomine e scadenze della formazione: così sa subito se c’è qualcosa che può costarle gli sgravi.

Leggi anche: gli obblighi del datore di lavoro.

Cordiali saluti
Mirco Faedi
la Sicurezza Torino

Riferimenti: D.M. Ministero del Lavoro 22/06/2026, G.U. n. 156 dell’08/07/2026 (art. 1 e Allegato A); art. 1 commi 1175 e 1175-bis L. 296/2006 come modificati dall’art. 29 D.L. 19/2024; art. 55 D.Lgs. 81/2008 (importi rivalutati dal 06/10/2023); artt. 20-21 D.Lgs. 758/1994. Articolo a scopo informativo; non sostituisce la consulenza su casi specifici. Informazioni aggiornate al 15/10/2026.

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