
Una novità che riguarda tutte le aziende, anche le più piccole: dal 25 settembre 2026 serve un manutentore antincendio qualificato. Vediamo cosa significa in concreto e cosa conviene fare subito.
Dal 25 settembre 2026 chi fa la manutenzione dei Suoi estintori deve essere un “tecnico manutentore qualificato”, cioè in possesso di un attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco. La stessa regola vale per idranti, porte tagliafuoco, impianti di allarme incendio e impianti di spegnimento.
Un decreto del 22 settembre 2026 ha previsto un periodo di passaggio. Il tecnico che ha presentato domanda ai Vigili del Fuoco entro il 25 settembre 2026 può continuare a lavorare fino all’esito della domanda, e comunque non oltre il 31 marzo 2027. In questo caso chieda copia della domanda presentata e verifichi che riguardi il tipo di attrezzatura che ha Lei.
Se il tecnico non ha né l’attestato né la domanda, non può più fare la manutenzione: ci contatti prima del prossimo intervento.
Non deve sostituire gli estintori né rifare i documenti sulla sicurezza. Le scadenze dei controlli restano quelle di prima, e i controlli a vista che fate internamente continuano come sempre.
La manutenzione dei presidi antincendio è un obbligo del datore di lavoro. Avere in mano l’attestato del tecnico è il modo più semplice per dimostrare, in caso di controllo, di averla affidata a chi è abilitato.
| Voce | Data |
|---|---|
| D.M. Interno sui controlli e la manutenzione antincendio | 1° settembre 2021 |
| D.M. Interno di modifica, con il periodo transitorio (GU n. 222) | 22 settembre 2026, pubblicato il 24 settembre 2026 |
| Obbligo di tecnico qualificato e termine per presentare domanda | 25 settembre 2026 |
| Fine massima del periodo transitorio | 31 marzo 2027 |
Per qualsiasi dubbio siamo a disposizione: se preferisce, ci inoltri la risposta del Suo manutentore e la verifichiamo noi.
Cordiali saluti
Mirco Faedi
la Sicurezza Torino
Riferimenti: D.M. Interno 1° settembre 2021, art. 4; D.M. Interno 22 settembre 2026 (GU n. 222 del 24/09/2026); Circolare VVF prot. 20188 del 24/09/2026. Articolo a scopo informativo; non sostituisce la consulenza su casi specifici. Informazioni aggiornate al 1° ottobre 2026.
