
Venerdì sera, sala piena, e lunedì hai assunto un cameriere in più per reggere il weekend. Il corso sulla sicurezza? “Tanto c’è tempo, ho 30 giorni.” È proprio questo il ragionamento che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha appena smontato.
Con la nota n. 2377 del 27/10/2026 l’Ispettorato ha dato ai suoi ispettori istruzioni precise su come controllare la formazione dei neoassunti. Per bar, ristoranti, pizzerie, hotel e strutture ricettive c’è una regola speciale, ma con un confine chiaro: i 30 giorni sono il tempo massimo per finire la formazione, non un periodo in cui si può aspettare.
Il Testo Unico sulla sicurezza (art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008) dice che il lavoratore va formato quando nasce il rapporto di lavoro. Fino a poco tempo fa il vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011 permetteva di completare il corso entro 60 giorni dall’assunzione. Molti l’avevano letto come “posso iniziare quando voglio, purché finisca in 60 giorni”. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha cancellato questa tolleranza: i 60 giorni non esistono più.
Per due soli settori la legge ha previsto un’eccezione. L’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, stabilisce che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (quelli definiti dall’art. 5 della Legge 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dall’assunzione. La motivazione indicata dalla norma è il basso livello di rischio e il modo particolare in cui si lavora in questi settori.
La nota 2377/2026 mette i paletti:
In linea generale rientrano:
Ci sono però casi di confine in cui conviene non dare nulla per scontato: mense aziendali e catering, gastronomie che vendono solo da asporto, agriturismi, attività miste (per esempio un bar dentro un negozio o un distributore). Se la tua attività è una di queste, parliamone prima di contare sui 30 giorni: se la deroga non si applica, vale la regola generale e la formazione va fatta subito.
È la parte più pratica della nota. Se l’ispettore arriva quando il lavoratore è stato assunto da meno di 30 giorni e non ha ancora l’attestato, ti chiederà le prove che hai già messo in moto la formazione fin dal giorno dell’assunzione. La nota fa questi esempi (l’elenco non è chiuso):
Se non hai né l’attestato né nessuno di questi documenti, la nota è chiara: l’ispettore contesta la violazione dell’art. 37, comma 1, con verbale di contravvenzione e prescrizione. E la prescrizione ti obbligherà a finire il corso nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro i 30 giorni dall’assunzione.
In pratica: una telefonata al formatore non vale niente davanti a un ispettore. Una PEC sì.
Pensiamo all’extra assunto per due settimane d’estate o per le feste. La nota dice che, se il contratto dura meno di 30 giorni, la formazione va conclusa in tempi coerenti con la durata del rapporto. Tradotto: non puoi far finire il contratto e poi “chiudere” il corso dopo. Per chi assume molti stagionali conviene organizzarsi prima della stagione, con date di corso già fissate.
Formazione e informazione sono due cose diverse. La formazione è il corso con l’attestato. L’informazione è spiegare al lavoratore, prima che inizi, quali rischi ci sono nel suo posto di lavoro, cosa fare in caso di incendio o infortunio, chi è l’addetto al primo soccorso, quali procedure seguire. Questo va fatto prima del primo turno, sempre, anche nei settori con i 30 giorni. Il consiglio è metterlo per iscritto e farlo firmare.
Un consiglio di buon senso: se il nuovo assunto deve usare attrezzature come affettatrice, forno, friggitrice o lavastoviglie industriale, fagli vedere come si usano in sicurezza fin dal primo giorno, e annotalo.
Se l’ispettore trova lavoratori non in regola può sospendere l’attività (art. 14, D.Lgs. 81/2008). Per farsi togliere la sospensione bisogna regolarizzare i contratti e anche la sicurezza. Per i settori con la deroga la nota stabilisce che:
La mancata formazione del lavoratore è un reato a carico del datore di lavoro. L’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati dal 01/07/2023).
Attenzione al moltiplicatore: se la violazione riguarda più di 5 lavoratori l’importo raddoppia, se ne riguarda più di 10 triplica (art. 55, comma 6-bis). In una stagione con molti extra non in regola, il conto sale in fretta.
Il reato si può estinguere mettendosi in regola entro il termine dato dall’ispettore e pagando una somma ridotta. Ma il rischio più serio è un altro: se un lavoratore non formato si fa male, la mancanza della formazione pesa sulla responsabilità del datore di lavoro.
No. Il corso va prenotato al momento dell’assunzione. I 30 giorni sono il termine per finirlo, non per iniziarlo.
Sì, nei settori con la deroga, ma solo dopo essere stato informato sui rischi e solo se hai già avviato il percorso formativo e puoi dimostrarlo.
Di regola no: la deroga riguarda la somministrazione (consumo sul posto) e le strutture ricettive. Il commercio al dettaglio resta alla regola generale. Se fai anche somministrazione, valutiamo insieme il tuo caso.
La formazione generale ha valore permanente e segue il lavoratore; la formazione specifica dipende dai rischi del tuo settore e della mansione. Va verificato caso per caso, attestato alla mano.
Hai un bar, un ristorante o una struttura ricettiva?
Ti aiutiamo a impostare una procedura semplice per ogni nuova assunzione: informazione da far firmare, modello di PEC per prenotare il corso, calendario dei corsi per gli stagionali. Così, se arriva un controllo, hai tutto pronto in una cartella.
Scrivi a mirco@lasicurezzatorino.com: ti rispondiamo con una proposta su misura per la tua attività.
