
La patente a crediti cantieri nel 2026 cambia volto: il Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025) e la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 hanno reso il sistema più severo. Decurtazioni automatiche dei crediti, sanzioni raddoppiate e il nuovo «badge di cantiere» riguardano tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantiere, anche se non sono imprese edili. Vediamo cosa cambia e cosa fare per essere in regola.
La patente a crediti è un titolo abilitativo digitale, obbligatorio per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. Si parte da 30 crediti: con almeno 15 crediti si può lavorare, sotto questa soglia no. Il punteggio può salire fino a 100 premiando formazione e investimenti in sicurezza, e scende in caso di violazioni e infortuni. Si richiede online dal portale dei servizi dell’Ispettorato del Lavoro con SPID o CIE, autocertificando i requisiti previsti dal D.M. 132/2024.
Il Decreto Sicurezza ha inasprito il sistema e la Circolare INL n. 1/2026 ne ha chiarito l’applicazione nelle attività di vigilanza. In pratica, gli ispettori applicano già le nuove regole: per un’impresa senza patente valida i rischi economici e operativi sono molto più alti rispetto al passato.
Dal 1° gennaio 2026 scattano decurtazioni automatiche dei crediti per il lavoro irregolare:
La soglia sanzionatoria per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro, oltre all’allontanamento dal cantiere. In caso di infortuni mortali o con inabilità permanente l’Ispettorato può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi.
Arriva il badge di cantiere: la tessera di riconoscimento dei lavoratori viene integrata con un codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in versione digitale e interoperabile con il sistema SIISL. L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo e riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri.
Chi commissiona i lavori deve verificare il possesso e la validità della patente di tutte le imprese e i lavoratori autonomi della catena di appalto e subappalto, prima della consegna del cantiere e periodicamente durante i lavori. La mancata verifica espone il committente a responsabilità e sanzioni. Dal 1° aprile 2026, inoltre, alcune comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate anche tramite il SIISL.
| Voce | Valore / termine |
|---|---|
| Crediti iniziali | 30 (max 100) |
| Soglia minima per operare | 15 crediti |
| Decurtazione per lavoratore in nero | −5 crediti |
| Decurtazioni automatiche operative | dal 1° gennaio 2026 |
| Sanzione minima senza patente | 12.000 euro |
| Comunicazioni anche via SIISL | dal 1° aprile 2026 |
Il reintegro dei crediti non è automatico: come chiarito dalla Circolare INAIL n. 12/2026, è legato ad azioni concrete di formazione e investimenti in salute e sicurezza. La richiesta si invia via PEC all’ufficio territoriale dell’Ispettorato competente, indicando le azioni che si intendono realizzare.
Il quadro completo e la presentazione della domanda sono disponibili sul Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (link in uscita).
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza specifica. Fonti: D.Lgs. 81/2008 art. 27, D.M. 132/2024, D.L. 159/2025 conv. in L. 198/2025, Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026, Circolare INAIL n. 12/2026.
