
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è centrale nel sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Oltre all’elezione o designazione del RLS, il datore di lavoro ha un ulteriore adempimento fondamentale: la comunicazione del nominativo all’INAIL.
In questo articolo vediamo in modo chiaro:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa fissa un numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali:
Il RLS ha diritti di informazione, consultazione e formazione, può accedere ai luoghi di lavoro, formulare osservazioni e proposte, e contribuire attivamente al miglioramento della sicurezza aziendale.
L’obbligo di comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
In sintesi, il datore di lavoro o il dirigente devono:
“comunicare in via telematica all’INAIL […] in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
Questa comunicazione ha una duplice valenza:
Il servizio è gestito in modalità online sul portale INAIL, facilitando il datore di lavoro nell’adempimento e permettendo la visualizzazione delle comunicazioni effettuate per ciascuna unità produttiva.
Secondo quanto chiarito dall’INAIL con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, tramite procedura telematica.
È importante sottolineare che:
In pratica:
Il richiamo alla scadenza annuale è riportato anche nella scheda dedicata:
Ogni volta che vi sia una nuova elezione o designazione del RLS, il datore di lavoro è tenuto a comunicare telematicamente all’INAIL il nuovo nominativo.
Inoltre, il Vademecum RLS evidenzia che:
Può accadere che i lavoratori non diano la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di RLS e, allo stesso tempo, non sia presente un RLS territoriale.
In questo caso specifico, è stato chiarito che:
il datore di lavoro non è tenuto ad alcuna comunicazione all’INAIL e non è soggetto alla sanzione amministrativa per omissione della comunicazione.
La mancata comunicazione dei nominativi degli RLS all’INAIL costituisce una violazione dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
