
La sorveglianza sanitaria nel 2026 cambia: il Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025) ha introdotto nuove visite mediche mirate in caso di sospetto uso di alcol o droghe e ha chiarito che i controlli sanitari vanno computati nell’orario di lavoro. Le novità riguardano tutte le aziende con dipendenti esposti a rischi specifici. Vediamo cosa cambia e cosa fare per essere in regola.
La sorveglianza sanitaria è l’insieme delle visite mediche con cui il medico competente verifica che ogni lavoratore sia idoneo alla mansione svolta. È obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici previsti dalla legge: rumore, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali oltre 20 ore settimanali, agenti chimici, lavoro notturno e altri. Per attivarla, il datore di lavoro deve nominare un medico competente, che istituisce e custodisce per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di rischio ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione.
Il Decreto Sicurezza (D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025) ha aggiornato le regole. In particolare ha ampliato le modalità di accertamento di alcoldipendenza e tossicodipendenza e ha previsto nuove visite mediche mirate. Le condizioni operative di dettaglio saranno fissate da un Accordo Stato-Regioni atteso entro il 31 dicembre 2026: fino ad allora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) invita a un’applicazione prudente, ma la direzione è ormai definita.
Per le mansioni a rischio, il medico competente potrà effettuare controlli aggiuntivi mirati quando c’è il sospetto di uso di alcol o sostanze stupefacenti. Agli accertamenti potrà partecipare anche il personale sanitario dei servizi di prevenzione delle ASL. L’obiettivo è verificare l’idoneità del lavoratore nelle situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza propria e altrui.
Il decreto chiarisce un punto pratico importante: i controlli sanitari a cui il lavoratore deve sottoporsi vanno computati nell’orario di lavoro. L’unica eccezione riguarda le visite pre-assuntive, che restano a carico del lavoratore in termini di tempo. È un aspetto da considerare nell’organizzazione dei turni e nella pianificazione delle visite periodiche.
Cresce il coinvolgimento del medico competente nei processi aziendali, con revisione periodica del piano sanitario insieme a RSPP e RLS. Sono incoraggiate modalità digitali di archiviazione e gestione dei dati sanitari, sempre nel rispetto del GDPR. La sorveglianza sanitaria, infatti, tocca dati particolari relativi alla salute e va gestita con adeguate misure di protezione dei dati.
| Voce | Valore / termine |
|---|---|
| Accordo Stato-Regioni su alcol e droghe | atteso entro il 31 dicembre 2026 |
| Visite mediche | computate nell’orario di lavoro |
| Visita pre-assuntiva | tempo a carico del lavoratore |
| Mancata nomina medico competente | arresto 2-4 mesi o ammenda 1.708,61 – 7.403,96 euro |
| Mancata cartella sanitaria e di rischio | sanzione 2.192 – 4.384 euro |
Le irregolarità nella sorveglianza sanitaria costano care. La mancata nomina del medico competente è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Il datore di lavoro che non istituisce la cartella sanitaria e di rischio rischia una sanzione amministrativa da 2.192 a 4.384 euro. Le responsabilità possono ricadere sia sul datore di lavoro (art. 55 D.Lgs. 81/2008) sia sul medico competente (art. 58).
I riferimenti normativi aggiornati sono disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (link in uscita).
Verifichiamo la nomina del medico competente e la conformità della tua sorveglianza sanitaria, aggiorniamo il DVR, mappiamo le mansioni con obbligo di visita medica e ti aiutiamo a impostare procedure e scadenzario a norma, gestendo anche la formazione sicurezza (link interno). Scrivici a mirco@lasicurezzatorino.com per una verifica gratuita della tua situazione.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza specifica. Fonti: D.Lgs. 81/2008 artt. 25, 38-41, 55 e 58; D.L. 159/2025 convertito in L. 198/2025 (Decreto Sicurezza); indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL); Accordo Stato-Regioni atteso entro il 31/12/2026.
