nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza sul lavoro 2026

Nuovo Accordo Stato-Regioni: la formazione cambia dal 2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza è operativo dal 24 maggio 2026.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza, approvato il 17 aprile 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2025, è pienamente operativo dal 24 maggio 2026: da questa data tutti i corsi obbligatori devono seguire le nuove regole. È il cambiamento più importante degli ultimi anni e tocca ogni azienda, a prescindere da settore e dimensioni. Vediamo cosa cambia e cosa fare per essere in regola.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Il provvedimento sostituisce e unifica i precedenti accordi, rivedendo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifiche di tutti i percorsi obbligatori. La logica di fondo è una formazione più tracciabile, documentata e verificabile.

Formazione obbligatoria per il datore di lavoro

La novità più rilevante: per la prima volta anche il datore di lavoro deve formarsi, anche quando non ricopre il ruolo di RSPP. Il corso dura almeno 16 ore e va completato entro il 24 maggio 2027.

Regole più rigide su frequenza e tracciabilità

  • Massimo 30 partecipanti per aula.
  • Obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore per ottenere l’attestato.
  • Verifica finale dell’apprendimento documentata e tracciabilità delle presenze, anche elettronica.
  • Progettazione formativa documentata: documento progettuale, registro presenze, test finale, verbale e fascicolo da conservare per almeno 10 anni.

Aggiornamenti: cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni

  • Preposto: aggiornamento ogni 2 anni, durata minima 6 ore.
  • Settore edile: aggiornamento ridotto da 5 a 3 anni (D.L. 19/2024).
  • Ambienti confinati: corso di 12 ore (4 di teoria + 8 di pratica) esclusivamente in presenza, con aggiornamento quinquennale di 4 ore.

Le scadenze della formazione sicurezza da segnare

Adempimento Termine / durata
Nuove regole pienamente operative 24 maggio 2026
Formazione datore di lavoro (min. 16 ore) entro 24 maggio 2027
Aggiornamento preposto ogni 2 anni – 6 h
Aggiornamento settore edile ogni 3 anni
Ambienti confinati 12 h in presenza

Patente a crediti: attenzione alle sanzioni

Per chi opera nei cantieri resta centrale la patente a crediti. Lavorare senza patente o con meno di 15 crediti comporta sanzioni fino a 12.000 euro. In caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi. La formazione è uno degli elementi che concorrono al mantenimento dei crediti.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: cosa fare adesso

  • Verificare la scadenza degli attestati di lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP.
  • Programmare il corso del datore di lavoro (16 ore) entro il 24 maggio 2027.
  • Controllare che i corsi seguano la nuova progettazione documentata.
  • Conservare registri, verbali e attestati nel fascicolo formativo (10 anni).
  • Per i cantieri: verificare crediti e validità della patente.

Il quadro completo è consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, nella pagina dedicata all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (link in uscita).

Mettiamo in regola la formazione della tua azienda

Organizziamo i corsi a norma del nuovo Accordo (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, ambienti confinati) e gestiamo per te lo scadenzario formativo e il fascicolo documentale. Scrivici a mirco@lasicurezzatorino.com per un’analisi gratuita dei tuoi obblighi formativi.

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza specifica. Fonti: Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, D.Lgs. 81/2008, D.L. 19/2024.

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